REATI CONTRO LA PERSONA – VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - PRESUNZIONE RELATIVA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA IN CARCERE
APPLICAZIONE ANCHE AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 609-OCTIES COD. PEN. DEI PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE COST. CON LA SENT. N. 265 DEL 2010 - NECESSITA'
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), dev'essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l'obbligo di valutare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Corte Suprema di cassazione, sez. III Penale, 20 gennaio 2012, n. 4377
MASSIMA
In presenza di gravi indizi del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) deve escludersi che operi il divieto di graduazione della misura cautelare fissato dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p., che imporrebbe l'obbligatoria applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Infatti, si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, c.p.p., alla luce della sentenza 21 luglio 2010 n. 265, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione con riferimento ai reati previsti dagli art. 600 bis, comma 1, 609 bis e 609 quater c.p., i cui principi sono applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo, che presenta caratteristiche essenziali non difformi da quelle delle fattispecie incriminatrici espressamente riguardate dal giudizio di costituzionalità. Per l'effetto, l'unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto dall'art. 609 octies c.p., senza automatismi o presunzioni basati sul titolo di reato.